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Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)
dell’8 marzo 2002 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 1Competenza
1 L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LDes4 e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale5 (IPI)6.
2 L’esecuzione degli articoli 46–49 della LDes e degli articoli 37–40 della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)7.
4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
7 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.