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Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)
dell’8 marzo 2002 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 23Consultazione degli atti
1 Prima dell’iscrizione del design nel registro e durante il periodo del differimento della pubblicazione, il fascicolo può essere consultato:
a.
dal depositante e dal suo rappresentante;
b.
dalle persone che comprovano che il depositante rimprovera loro di ledere il diritto sul design depositato o le mette in guardia da una tale lesione;
c.
da altre persone con il consenso esplicito del depositante o del suo rappresentante.
2 Le persone menzionate nel capoverso 1 possono consultare anche gli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte oppure sulle quali l’IPI non è entrato nel merito.
3 Dopo l’iscrizione del design nel registro, sempre che la pubblicazione non sia stata differita, chiunque può consultare il fascicolo.
4 Circa la consultazione dei documenti di prova conservati separatamente giusta l’articolo 22 capoverso 2 decide l’IPI dopo aver sentito il titolare del diritto.
5 Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.35
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).