Ordinanza
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Art. 3 Lingue
1 Le domande e la documentazione inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. 1bis La lingua ufficiale scelta dal depositante al momento del deposito costituisce la lingua della procedura.8 2 Dei documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale l’IPI può esigere una traduzione e un’attestazione dell’esattezza di quest’ultima. Se, nonostante ingiunzione, la traduzione o l’attestazione non è fornita, l’IPI non tiene conto del documento. 8 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). |