Ordinanza
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Art. 39b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 57
1 L’UDSC informa il depositante, il detentore o il proprietario degli oggetti della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta esso stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’UDSC consenta al richiedente di ispezionare gli oggetti ritenuti, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario. 57 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549). |