Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunionedel 17 gennaio 1923 (Stato 1° gennaio 2017) |
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Art. 16
Competenza dell'ammini-strazione del fallimento 1In caso di fallimento, il modo di realizzazione delle parti in comunione comprese nella massa sarà determinato dall'amministrazione del fallimento, riservate le competenze della delegazione e dell'adunanza dei creditori. 2Sono applicabili per analogia i disposti degli articoli 9 capoverso 2, e 11 del presente regolamento. |
