Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunionedel 17 gennaio 1923 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 3
Ordine dei pignoramenti La parte spettante al debitore in comunione sarà pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta per coprire il credito che forma oggetto dell'esecuzione. 1 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897). |