Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunionedel 17 gennaio 1923 (Stato 1° gennaio 2017)Termine per chiedere la realizzazione. Ripartizione provvisoria 1L'articolo 116 della LEF concernente la vendita di beni mobili, di crediti e di altri diritti è applicabile alla realizzazione della parte spettante al debitore nella comunione, anche ove essa comprenda fondi.1 2I redditi spettanti al debitore nella comunione, esigibili dopo il pignoramento della sua parte nella liquidazione, possono essere versati ai creditori in acconto delle loro pretese senza che sia necessario domandarne la realizzazione e anche se il verbale del pignoramento non li menziona espressamente. 1 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897). |