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Art. 5 Relazioni internazionali
1 L’UFCOM provvede affinché gli interessi della Svizzera in seno ai forum e agli organismi internazionali che sono incaricati di o trattano questioni relative ai nomi di dominio o ad altri elementi d’indirizzo di Internet. 2 Può invitare i delegati (art. 32 cpv. 1) e le altre persone incaricate di tutte o parte delle funzioni o dei compiti legati a un dominio gestito dalla Confederazione o da altri enti pubblici svizzeri a partecipare ai lavori dei forum e degli organismi internazionali pertinenti, facendo in modo di tutelare gli interessi della Svizzera. Può dare loro delle istruzioni. |
