Art. 26 Denominazioni riservate
1 Le seguenti denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate:37
2 Le denominazioni o le categorie di denominazioni riservate possono essere attribuite come nomi di dominio solo alle persone o alle categorie di persone cui è destinata la riservazione, fatto salvo il caso in cui le persone o le categorie di persone ne abbiano consentito l’attribuzione a terzi ed eccettuate le denominazioni attribuite a terzi prima della riservazione o dell’entrata in vigore della presente ordinanza. In caso di mancato accordo, le denominazioni omonime di Cantone e Comune sono attribuite al Comune politico interessato. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). |