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Art. 16e35
Gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell’attività di ispezione conformemente all’articolo 7a della legge devono eseguire in totale 35 000 controlli all’anno. Il numero di controlli indennizzabili è stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni previste nell’articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza e nell’articolo 7a capoverso 3 della legge. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5015). |