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Art. 8d Contributi alle spese di controllo e alle spese d’esecuzione 17
I datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenuti a versare i contribuiti alle spese di controllo e d’esecuzione imposti ai datori di lavoro e ai lavoratori dal contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale. Essi sono debitori nei confronti degli organi paritetici istituiti dal CCL dell’importo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. 17 Originario art. 8a. Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). |
