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Art. 9 Indennità degli interlocutori sociali 18
1 Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un CCL di obbligatorietà generale hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge in aggiunta all’esecuzione abituale del CCL.19 1bis Essi hanno diritto a un’indennità per le spese non coperte causate, nell’esecuzione del CCL, dai controlli delle assunzioni di impiego soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 9 capoverso 1bis dell’ordinanza del 22 maggio 200220 sull’introduzione della libera circolazione delle persone.21 2 Le indennità previste nei capoversi 1 e 1bis sono a carico della Confederazione o del Cantone a seconda di chi dei due abbia deciso il conferimento del carattere obbligatorio generale.22 3 L’importo e le modalità dei diritti all’indennità previsti nei capoversi 1 e 1bis sono fissati dalla Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o dall’autorità designata a tale scopo dal Cantone. Le indennità sono calcolate sulla base dei costi generati dai compiti d’esecuzione. Le autorità possono stipulare convenzioni sulle prestazioni con gli interlocutori sociali. Gli articoli 16bcapoversi 2 e 3 e 16clettere c–h si applicano per analogia.23 18 Introdotta dal n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 20 RS 142.203 21 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2009 5655). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). |
