|
|
|
Art. 13 Collaborazione, coordinamento e formazione
1 Le commissioni tripartite della Confederazione e dei Cantoni nonché le commissioni paritetiche istituite da convenzioni collettive di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività. 2 La Confederazione favorisce questi scambi con mezzi adeguati, in particolare mettendo a disposizione il materiale necessario e creando opportune basi di scambio. 3 La formazione di base e la formazione continua dei membri delle commissioni tripartite e paritetiche interessate è a carico della Confederazione. 4 La commissione tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente. |
