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Art. 13a Piattaforma per la comunicazione elettronica 30
1 La SECO è responsabile della sicurezza dei dati sulla piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all’articolo 8a della legge. 2 Attribuisce ai collaboratori degli organi di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi i diritti di accesso individuali di cui hanno bisogno. 3 I collaboratori degli organi di controllo e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi accedono alla piattaforma per la comunicazione elettronica tramite un’autenticazione a due fattori. 4 Inseriscono nella piattaforma per la comunicazione elettronica le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti conformemente all’articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge affinché altri collaboratori possano consultarli e scaricarli. 5 I dati trasmessi mediante la piattaforma sono criptati e protetti dagli accessi non autorizzati. 6 I dati di cui all’articolo 8a capoverso 2 della legge sono conservati per 12 mesi sulla piattaforma per la comunicazione elettronica. In seguito vengono automaticamente distrutti. 30 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 671). |
