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Art. 14 Commissioni tripartite dei Cantoni
1 Ogni Cantone assume i costi generati dall’esercizio della sua commissione tripartita. Assume in particolare i costi di segretariato. Esso disciplina inoltre l’indennità degli interlocutori sociali. 2 Se più Cantoni hanno creato una commissione tripartita comune, essi se ne spartiscono i costi. |
