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Art. 16 Organizzazione
1 All’inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della commissione tripartita della Confederazione. 2 La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di sei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, sei rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, tre rappresentanti della Confederazione e tre dei Cantoni.31 3 La rappresentanza della Confederazione è composta da un collaboratore della Segreteria di Stato della migrazione32 e da due collaboratori della Direzione del lavoro della SECO.33 4 La commissione tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della Direzione del lavoro della SECO. Alla Direzione del lavoro incombe pure il segretariato della commissione. Per il resto la commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in particolare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)34.35 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 32 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 34 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). |
