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Art. 16d Finanziamento dell’attività d’ispezione
1 La Confederazione assume il 50 per cento dei costi salariali occasionati dall’attività d’ispezione prevista dalla convenzione sulle prestazioni e sostenute dal Cantone per adempiere il compito di cui all’articolo 16c, compreso il contributo del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. Le spese per attrezzature e infrastruttura non sono invece prese in considerazione. 2 Il capoverso 1 si applica anche nel caso in cui sia stata stabilita una collaborazione tra le autorità cantonali e gli interlocutori sociali. |
