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Art. 3 Lavori di esigua entità
1 Per lavori di esigua entità ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge s’intendono i lavori che, per ogni anno civile, rappresentano un massimo di 15 giorni lavorativi. 2 Il numero determinante di giorni lavorativi si ottiene moltiplicando il numero dei lavoratori distaccati per il numero dei giorni di lavoro prestato sul territorio svizzero. |
