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Art. 6 Notifica 5
1 La procedura di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. 2 Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:
3 In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all’articolo 6 capoverso 3 della legge, ma al più presto il giorno della notifica. 4 La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto segue:
5 Per i lavoratori distaccati non cittadini dell’Unione europea o dell’AELS la dichiarazione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza. 6 Su richiesta del datore di lavoro l’autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento. 6bis Se la notifica è effettuata on line mediante il modulo ufficiale della SEM, quest’ultima trasmette i pertinenti dati alla competente autorità cantonale. Il trattamento dei dati è retto dall’articolo 6 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200610.11 7 È applicabile l’articolo 19 dell’ordinanza del 23 novembre 199412 sul Registro centrale degli stranieri. 8 È applicabile l’articolo 18 dell’ordinanza del 12 aprile 200613 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).14 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 7 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5755). 8 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3175). 9 Introdotta dal n. I dell’O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259). 11 Introdotto dal n. II dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883). 12 [RU 1994 2859; 1996 194; 1999 1240; 2001 3184; 2002 1741art. 35 n. 3; 2003 1380art. 18 n. 1; 2004 1569n. II 3, 4813all. n. 4; 2005 1321. RU 2006 1945art. 23]. Vedi ora l’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (RS 142.513). 14 Introdotto dall’all. 3 n. 11 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 20061945). |
