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Art. 7 Eccezioni all’obbligo di notifica
1 Il datore di lavoro è esentato dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge, se l’entrata in Svizzera dei lavoratori distaccati è sottomessa a una procedura di autorizzazione in virtù della legislazione sulla dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera. 2 In questo caso l’autorità di rilascio trasmette una copia delle autorizzazioni accordate all’autorità cantonale competente per ricevere la notifica. 3 Nei rami dotati di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale l’autorità di rilascio delle autorizzazioni o l’autorità cantonale competente in materia di notifiche trasmette una copia della decisione di autorizzazione ai competenti organi d’esecuzione paritetici.15 15 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 20132123). |
