1 L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:17
- a.
- la conferma del distaccamento firmata dal subappaltatore e dal lavoratore con indicazioni concernenti:
- 1.
- il salario attuale nel Paese d’origine,
- 2.
- le indennità supplementari accordate e le indennità di cui all’articolo 1,
- 3.
- l’assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile per l’impiego in Svizzera;
- b.
- una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui questi si impegna a garantire le condizioni salariali minime, con i seguenti complementi:
- 1.
- l’elenco dei nominativi dei lavoratori previsti per l’esecuzione dei lavori o di quelli appartenenti al personale fisso in Svizzera,
- 2.
- indicazioni concernenti l’assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile,
- 3.
- la conferma scritta dei lavoratori in cui dichiarano di ricevere la retribuzione minima prescritta per la loro classe salariale,
- c.18
- un’attestazione degli organi d’esecuzione paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, in cui figura se il subappaltatore è stato controllato e se rispetta le condizioni salariali e lavorative di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge;
- d.19
- l’iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un’autorità, in cui figura se il subappaltatore è stato controllato e se rispetta le condizioni salariali e lavorative di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge.
2 L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni lavorative minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b–f della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:
- a.
- una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui questi si impegna a rispettare le prescrizioni concernenti:
- 1.
- i periodi di lavoro e di riposo,
- 2.
- la durata minima delle vacanze,
- 3.
- la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute,
- 4.
- la particolare tutela dei giovani e delle lavoratrici, e
- 5.
- la parità salariale;
- b.
- certificazioni riconosciute, in particolare per quanto concerne la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute.
3 I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non sono in grado di presentare le pezze giustificative menzionate al capoverso 1 lettere c o d devono inoltre dimostrare di avere trasmesso le dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche ai competenti organi paritetici di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge.
4 Se l’appaltatore primario ha già attribuito più volte lavori allo stesso subappaltatore e quest’ultimo ha reso verosimile che rispettava le condizioni salariali e lavorative in occasione di precedenti subappalti, l’appaltatore primario deve esigere solo in casi motivati che il subappaltatore evidenzi nuovamente il rispetto di queste condizioni.
5 Sono considerati casi motivati in particolare:
- a.
- importanti modifiche delle condizioni salariali e lavorative nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;
- b.
- modifiche concernenti una parte sostanziale del personale fisso in Svizzera;
- c.
- modifiche concernenti una parte sostanziale dei lavoratori abitualmente distaccati in Svizzera;
- d.
- infrazioni a condizioni salariali e lavorative vincolanti commesse dal subappaltatore di cui l’appaltatore primario è a conoscenza.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022779).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022779).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022779).