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Art. 105 Dispositivi medico-diagnostici in vitro 100
1 Fino all’emanazione di una specifica ordinanza in materia, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro si applica l’ordinanza del 17 ottobre 2001101 relativa ai dispositivi medici. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3. 2 Se un dispositivo medico-diagnostico in vitro è provvisto del nome e dell’indirizzo della persona che lo immette per la prima volta in commercio in uno Stato UE o SEE, non è necessario che etichetta, imballaggio esterno o istruzioni per l’uso siano provvisti del nome e dell’indirizzo della persona che lo immette per la prima volta in commercio in Svizzera. 3 Se i dispositivi medico-diagnostici in vitro sono stati notificati all’autorità competente di uno Stato UE o SEE conformemente all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici, non è necessaria un’ulteriore notifica a Swissmedic. 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2021 281). 101 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 99 n. 1. |