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Art. 107 Organismi di valutazione della conformità
1 La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001102 relativa ai dispositivi medici non è più valida. 2 L’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato i certificati secondo il diritto anteriore continua a essere responsabile dell’appropriata sorveglianza dei dispositivi in questione. È soggetto alla sorveglianza di Swissmedic. 3 La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4a dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici mantiene la propria validità. 4 Fino all’entrata in vigore di una specifica ordinanza in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro, gli organismi di valutazione della conformità di tali dispositivi continuano a essere designati secondo le sezioni 4 e 4a dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici. 102 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 99 n. 1. |