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Art. 15 Classificazione
1 I dispositivi sono suddivisi nelle classi I, IIa, IIb e III in funzione della loro destinazione d’uso e dei rischi che essa comporta. Per la classificazione è determinante l’allegato VIII UE-MDR22. 2 La procedura per la risoluzione di controversie tra il fabbricante e un organismo designato riguardanti la classificazione di un dispositivo è retta dall’articolo 51 paragrafo 2 UE-MDR. 22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. |