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Art. 46 Apposizione del marchio di conformità e valutazione clinica
1 All’atto dell’immissione in commercio o della messa in servizio dei sui dispositivi, il fabbricante garantisce che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti della presente ordinanza. 2 Il fabbricante appone sui suoi dispositivi il marchio di conformità. 3 Il fabbricante effettua una valutazione clinica secondo l’articolo 61 UE-MDR57, tenendo conto delle modifiche a tale articolo che la Commissione europea apporta mediante atti delegati58, nonché secondo l’allegato XIV UE-MDR. Tiene aggiornata la valutazione clinica in funzione dei risultati del follow-up clinico post-commercializzazione. 57 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. 58 Cfr. allegato 4. |