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Art. 64 Tracciabilità
1 I distributori e gli importatori cooperano con i fabbricanti e i loro mandatari affinché i dispositivi siano adeguatamente tracciabili. 2 L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 47c LATer vige per almeno dieci anni, nel caso di dispositivi impiantabili per almeno 15 anni, dall’immissione in commercio dell’ultimo dispositivo oggetto della dichiarazione di conformità. |