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Art. 69 Pubblicità
1 La promozione di dispositivi deve contenere esclusivamente enunciati che corrispondono all’informazione sul dispositivo. 2 Le indicazioni ingannevoli, in particolare su destinazione d’uso, sicurezza e prestazioni di un dispositivo, sono vietate. 3 La pubblicità destinata al pubblico è vietata per i dispositivi destinati esclusivamente all’applicazione da parte di specialisti. |