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Art. 96 Collaborazione con la Commissione europea e con le autorità degli Stati contraenti
1 Swissmedic, gli organismi designati e gli operatori economici collaborano con la Commissione europea e con le autorità degli Stati contraenti, per quanto lo preveda un accordo internazionale. 2 Swissmedic può nominare esperti che siano qualificati nella valutazione degli organismi di valutazione della conformità nel campo dei dispositivi medici. 3 Esso può nominare esperti per la partecipazione a gruppi di specialisti della Commissione europea e delle autorità degli Stati contraenti. |