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Art. 107 Organismi di valutazione della conformità
1 La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001142 relativa ai dispositivi medici non è più valida. 2 L’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato i certificati secondo il diritto anteriore continua a essere responsabile dell’appropriata sorveglianza dei dispositivi in questione. È soggetto alla sorveglianza di Swissmedic. 3 La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4a dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici mantiene la propria validità. 4 ...143 142 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 99 n. 1. 143 Abrogato dall’all. 5 n. 1 dell’O del 4 mag. 2022 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, con effetto dal 26 mag. 2022 (RU 2022 291). |