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Art. 69 Pubblicità
1 La promozione di dispositivi deve contenere esclusivamente enunciati che corrispondono all’informazione sul dispositivo. 2 Le indicazioni ingannevoli, in particolare su destinazione d’uso, sicurezza e prestazioni di un dispositivo, sono vietate. 3 La pubblicità destinata al pubblico è vietata per i dispositivi destinati esclusivamente all’applicazione da parte di professionisti della salute.109 109 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 1 dell’O del 4 mag. 2022 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 291). |