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Art. 104a Designazione di un mandatario 140
1 Se il fabbricante ha sede in uno Stato UE o SEE o ha dato mandato a una persona con sede in uno Stato UE o SEE, deve designare un mandatario secondo l’articolo 51 capoverso 1 per tutti i dispositivi che sono stati immessi in commercio successivamente al 26 maggio 2021 entro i seguenti termini:
2 Per i sistemi e i kit procedurali, la designazione di un mandatario secondo l’articolo 51 capoverso 5 deve avvenire entro il 31 luglio 2022. 140 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2021 281). |
