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Art. 20 Informazioni sui dispositivi impiantabili
1 Per i dispositivi impiantabili il fabbricante deve fornire, in aggiunta alle informazioni sul dispositivo di cui all’articolo 16, le indicazioni e le informazioni di cui all’articolo 18 paragrafo 1 UE-MDR49, inclusa la tessera per il portatore di impianto. Valgono le deroghe di cui all’articolo 18 paragrafo 3 UE-MDR, tenendo conto delle modifiche che la Commissione europea apporta mediante atti delegati50. 2 La tessera per il portatore di impianto deve essere redatta nelle tre lingue ufficiali. 3 Le istituzioni sanitarie riportano nella tessera per il portatore di impianto le indicazioni sull’identità della persona cui viene impiantato un dispositivo e consegnano la tessera alla persona interessata. Mettono a disposizione di quest’ultima le indicazioni necessarie in una forma accessibile rapidamente. |