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Art. 27 Sospensione, limitazione e revoca
1 Qualora constati che il fabbricante non rispetta più i requisiti della presente ordinanza, l’organismo designato gli fissa un congruo termine per il ripristino della conformità ai requisiti. 2 Se il termine scade senza che il fabbricante abbia adottato le opportune azioni correttive, l’organismo designato sospende o revoca il certificato rilasciato o impone una limitazione. 3 Un certificato sospeso, revocato o modificato da parte di un organismo designato non può più essere utilizzato nella sua forma originaria. |