Art. 3 Dispositivo medico e accessorio di un dispositivo medico
1 Sono considerati dispositivi medici strumenti, apparecchi, apparecchiature, software, impianti, reagenti, materiali o altri articoli: - a.
- che sono destinati dal fabbricante a essere impiegati sull’essere umano;
- b.
- che non esercitano l’azione principale cui sono destinati nel o sul corpo umano con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi; e
- c.
- che da soli o in combinazione adempiono uno o più dei seguenti scopi medici specifici:
- 1.
- diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
- 2.
- diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,
- 3.
- studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,
- 4.
- fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi organi, sangue e tessuti donati.
2 Sono considerati dispositivi medici anche: - a.
- dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento;
- b.
- prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all’articolo 1 capoverso 1 e al capoverso 1 del presente articolo.
3 Un accessorio di un dispositivo medico è un articolo che, pur non essendo esso stesso un dispositivo medico, è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi medici specifici: - a.
- per permettere che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d’uso; oppure
- b.
- per assistere specificamente e direttamente la funzionalità sul piano medico dei dispositivi medici in relazione alla loro destinazione d’uso.
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