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Art. 41 Principio
1 La designazione è sospesa, limitata o revocata se l’organismo designato:
2 La sospensione è pronunciata per 12 mesi al massimo e può essere prorogata di altri 12 mesi al massimo. 3 L’organismo designato la cui designazione è sospesa, limitata o revocata deve informarne entro dieci giorni tutti i fabbricanti interessati. |