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Art. 60 Obbligo
1 Il fabbricante di dispositivi delle classi IIa, IIb e III redige un rapporto sulla sicurezza per ogni dispositivo e, se del caso, per ogni categoria o gruppo di dispositivi. 2 Il fabbricante di dispositivi della classe IIa aggiorna il rapporto ove necessario e almeno ogni due anni. Il fabbricante di dispositivi delle classi IIb e III aggiorna il rapporto almeno una volta all’anno. |