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Art. 65 Registrazione dell’UDI
1 Gli operatori economici e le istituzioni sanitarie registrano e conservano, di preferenza per via elettronica, gli UDI dei dispositivi impiantabili della classe III che hanno fornito o ricevuto.105 2 Swissmedic può estendere tale obbligo ad altri dispositivi, categorie o gruppi di dispositivi. 105 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 1 dell’O del 4 mag. 2022 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 291). |