Art. 25 Rilascio e contenuto
1 Gli organismi designati rilasciano i certificati di conformità secondo gli allegati IX–XI UE-MDR64 (certificati). 2 I certificati devono essere redatti in una delle tre lingue ufficiali o in inglese. 3 I certificati devono contenere almeno le indicazioni di cui all’allegato XII UE-MDR, tenendo conto delle modifiche a tale allegato che la Commissione europea apporta mediante atti delegati65. 4 I certificati che sono rilasciati da organismi designati ai sensi del diritto dell’UE con sede in uno Stato UE o SEE e che non sono riconosciuti mediante un accordo internazionale sono equiparati ai certificati di organismi svizzeri, se può essere reso verosimile che:66
64 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. 65 Cfr. allegato 4. 66 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 1 dell’O del 4 mag. 2022 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 291). 67 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2021 281). |