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Art. 26 Durata di validità
1 I certificati sono validi al massimo per cinque anni. La durata di validità è stabilita nel certificato. 2 Su domanda del fabbricante, la validità del certificato può essere prorogata al massimo per cinque anni, sulla base di una nuova valutazione secondo la pertinente procedura di valutazione della conformità. Il certificato può essere prorogato più volte. 3 Ogni integrazione del certificato rimane valida finché è valido il certificato cui si riferisce. |