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Art. 31 Prelievo, donazione e test
1 I requisiti per il prelievo, la donazione e i test sono retti per analogia dagli articoli 3, 4, 6–15 e 30–33 della legge dell’8 ottobre 200474 sui trapianti e dagli articoli 2–12 dell’ordinanza del 16 marzo 200775 sui trapianti. 2 Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 30 deve verificare l’idoneità del donatore. |