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Art. 47 Documentazione tecnica
1 Il fabbricante deve menzionare nella documentazione tecnica le indicazioni di cui agli allegati II e III UE-MDR87, tenendo conto delle modifiche a tali allegati che la Commissione europea apporta mediante atti delegati88. 2 Su richiesta dell’autorità competente il fabbricante fornisce la documentazione tecnica completa o una sua sintesi. |