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Art. 86 Scambio di dati con altri sistemi d’informazione 129
Il sistema d’informazione sui dispositivi medici può ricevere e inviare i dati di cui all’articolo 85 da e verso la banca dati europea dei dispositivi medici e da e verso i sistemi elettronici cantonali. 129 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 1 dell’O del 4 mag. 2022 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 291). |