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Art. 96 Collaborazione con la Commissione europea e con le autorità degli Stati contraenti
1 Swissmedic, gli organismi designati, gli operatori economici secondo l’articolo 47 LATer, nonché i prestatori di servizi della società dell’informazione, collaborano con la Commissione europea e con le autorità degli Stati contraenti, per quanto lo preveda un accordo internazionale.137 2 Swissmedic può nominare esperti che siano qualificati nella valutazione degli organismi di valutazione della conformità nel campo dei dispositivi medici. 3 Esso può nominare esperti per la partecipazione a gruppi di specialisti della Commissione europea e delle autorità degli Stati contraenti. 137 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 1 dell’O del 4 mag. 2022 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 291). |