Ordinanza del DATEC
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Art. 1
1 La presente ordinanza si applica:
2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera8:
3 Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all’allegato II al regolamento (CE) n. 216/200813, sono esclusi dal campo d’applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2. 8 La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’all. all’Acc. sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 9 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni. 10 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. 11 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309). 13 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo |