Ordinanza del DATEC
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Art. 15 Procedura d’ammissione 42
1 La procedura d’ammissione per le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti equivale in sostanza alla procedura d’ammissione per gli aeromobili (cap. 3, sez. 2).43 1bis Le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere conformi agli standard riconosciuti nell’industria aeronautica. Per standard riconosciuti si intendono in particolare le norme DIN, TSO, JTSO, ETSO, MIL Spec, AN, MS e NAS.44 2 Le parti d’aeromobile che costituiscono parte integrante di un aeromobile sono di norma ammesse con il relativo tipo di aeromobile. Se queste parti d’aeromobile sono utilizzate per un altro tipo, devono essere sottoposte a un esame speciale di tipo. 3 L’UFAC stabilisce nel singolo caso quali parti d’aeromobile vanno sottoposte a un esame speciale di tipo. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 44 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |