Ordinanza del DATEC
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Art. 17 Ammissione del tipo di una parte d’aeromobile o di un equipaggiamento 46
1 L’UFAC può confermare in un certificato di tipo e nella pertinente scheda di navigabilità che una parte d’aeromobile o un equipaggiamento adempie le esigenze di navigabilità.47 2 La procedura di rilascio o di riconoscimento di un certificato di tipo è stabilita in base agli articoli 9 e 10. 3 Le parti d’aeromobile di un determinato tipo devono corrispondere ai pertinenti documenti di tipo. Qualsiasi differenza soggiace all’approvazione dell’UFAC. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |