Ordinanza del DATEC
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Art. 18 Impiego di parti d’aeromobile e di equipaggiamenti 48
1 Le parti d’aeromobile sottoposte a un esame di tipo di cui all’articolo 15 capoversi 2 o 3 sono considerate idonee all’impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e:
2 Le altre parti d’aeromobile e gli altri equipaggiamenti sono considerati idonei all’impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e:49
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |