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Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)1
del 18 settembre 1995 (Stato 15 luglio 2015)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4271).
Art. 18Impiego di parti d’aeromobile e di equipaggiamenti 48
1 Le parti d’aeromobile sottoposte a un esame di tipo di cui all’articolo 15 capoversi 2 o 3 sono considerate idonee all’impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e:
a.
se sono nuove o sono state immagazzinate in modo appropriato e mantenute nella misura necessaria, o
b.
se è stato rilasciato un certificato di manutenzione.
2 Le altre parti d’aeromobile e gli altri equipaggiamenti sono considerati idonei all’impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e:49