Ordinanza del DATEC
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Art. 19 Incarto tecnico
1 L’esercente o la persona a cui l’esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l’incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche. Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti:
2 L’UFAC può esigere che venga tenuto un incarto tecnico anche per le altre parti d’aeromobile e gli altri equipaggiamenti.55 3 Le indicazioni registrate nell’incarto tecnico nonché le menzioni delle riparazioni annunciate all’UFAC (art. 29) devono essere complete ed esatte. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 54 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |