Ordinanza del DATEC
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Art. 29
1 L’equipaggio deve annotare nel libro di rotta o in un documento equivalente i disturbi tecnici, i difetti o le sollecitazioni anormali riscontrati durante l’esercizio di un aeromobile; questi devono essere annunciati tempestivamente all’esercente o all’organo da questo designato. Se l’equipaggio non ha nulla da segnalare, è tenuto ad annotarlo ugualmente. 2 ...80 3 L’esercente o l’organo designato deve annunciare tempestivamente all’UFAC i disturbi tecnici, i difetti e le sollecitazioni anormali gravi. L’UFAC pubblica direttive al riguardo (Comunicazione tecnica, art. 50). 80 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |